Contro gli automezzi fuoristrada

Contro gli automezzi fuoristrada

Gli automezzi, specialmente le motociclette fuori strada con le quali soprattutto i giovani percorrono sentieri, prati e pascoli delle Prealpi e Alpi lombarde, costituiscono una grossa piaga estremamente dannosa.
Nella maggior parte dei casi non si tratta di un semplice transito sui sentieri montani, ma di scorrerie accompagnate da un inaudito fracasso. Danni gravi vengono arrecati alla selvaggina ed al suolo: in alcune zone si verifica una totale distruzione del manto erboso.
Per studiare il problema dal punto di vista giuridico (allora la Regione non esisteva ancora) alla fine degli anni ‘60 il Gruppo ha partecipato ad una Commissione appositamente creata in seno al CAI Centrale.
Risultò che a quei tempi soltanto i sindaci erano competenti ad intervenire ed allora venne inviata ad una sessantina di Sezioni del CAI distribuite lungo l’arco alpino, una circolare nella quale si chiariva che soltanto i singoli sindaci potevano proibire il transito sui sentieri e sulle mulattiere comunali, impedendo questa profanazione della montagna.
Per informare l’opinione pubblica sono stati pubblicati molti articoli sui giornali, spesso accompagnati da fotografie che mettevano in evidenza i danni. Come prima reazione, la Comunità Montana del Triangolo Lariano emise un’ordinanza di divieto di transito con automezzi sui terreni soggetti a vincolo idrogeologico e su strade della Forestale. In seguito, la Regione Lombardia ha emanato due leggi contro questo problema. Citiamo innanzitutto la L.R. n. 8 del 5 aprile 1976 “Legge forestale regionale” (l’art. 26 prescriveva il divieto di transito nelle strade agro-silvo-pastorali riconosciute dai Comuni, sulle strade di macchio, sulle mulattiere e su itinerari turistici pedonali, nonché su terreni facenti parte del demanio forestale regionale), ora sostituita dalla L.R. n.31 del 5 dicembre 2008, nella quale l’articolo 59 vieta il transito dei mezzi motorizzati sulle strade agro-silvopastorali, sulle mulattiere e sui sentieri. Anche la L.R. n.33 del 27 luglio 1977, all’art. 16 vietava il danneggiamento della cotica erbosa; tale normativa è oggi sostituita dalla L.R. n.10 del 31 marzo 2008, “Disposizioni per la tutela e la conservazione della piccola fauna, della flora e della vegetazione spontanea,” che riporta la medesima prescrizione nell’articolo 9, comma 1.